«Preliminarmente, si deve riconoscere che il fine della “Azione posti liberi” era ed è esclusivamente di carattere umanitario, in quanto consistente nell’assicurare un rifugio sicuro ai perseguitati cileni presso famiglie svizzere. […] L’intento di prestare concreto soccorso ai profughi perseguitati e alle loro famiglie appare manifestamente onorevole anche alla luce dello spirito della legislazione e delle tradizioni svizzere in questa materia» (Procura pubblica della giurisdizione sottocenerina, “Procedimento penale conseguente al rapporto del 26 aprile 1974 presentato dalla Pubblica sicurezza di Chiasso contro Guido Rivoir & alia”, Decreto di abbandono, 20 dicembre 1974)

Rifugiati cileni accolti in Ticino nel 1974.
Con il decreto di abbandono, il 20 dicembre 1974 la Procura pubblica del Sottoceneri scagionò Guido Rivoir dall’accusa di favoreggiamento all’entrata illegale. L’accusa si basava sul presupposto che, siccome l’entrata in territorio svizzero era avvenuta senza che i cileni fossero al beneficio del visto d’entrata obbligatorio, la stessa dovesse considerarsi illegale (art. 23 della “Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri”). A stretti termini di legge si sarebbe dovuto considerare illegale, quindi, sia il contributo fattivo di Rivoir all’entrata dei cileni, sia la cosiddetta “Azione posti liberi”. Nel suo decreto di abbandono la procura insisté sul carattere umanitario dell’azione di Rivoir, tornando a sollevare un tema ‒ quello del conflitto tra rispetto della legge e spinta umanitaria ‒ che si è presentato spesso nel corso della storia e che continua a riproporsi tuttora.